chiarimenti dell'USR-Veneto
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva di Biasio – Santa Croce, 1299 - 30135 VENEZIA
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Ufficio III – Personale della Scuola
Ai Dirigenti Scolastici
delle II.SS. di ogni ordine e grado
LORO SEDI
e p.c Ai Dirigenti
Uffici Scolastici Territoriali
LORO SEDI
OGGETTO: Personale ATA nominato con contratto “fino all’avente titolo” - art. 40 Legge 449/97 -
Trattamento assenze per malattia.
Pervengono a questo Ufficio numerosi quesiti concernenti il trattamento delle assenze per malattia del personale assunto con contratto “fino all’avente titolo”.
Come noto, il CCNL sottoscritto il 29.11.2007 non disciplina espressamente, ai fini delle assenze per malattia, tale tipologia di contratti.
Questo Ufficio Scolastico Regionale ha richiesto il parere dell’avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia la quale ha precisato che, per individuare la disciplina applicabile al contratto stipulato, si deve fare riferimento al tipo di posto coperto.
Premesso quanto sopra, questa Direzione ritiene che, nel caso in cui il contratto stipulato “fino all’avente diritto” si riferisca a posto vacante (31 agosto) o disponibile (30 giugno) e pertanto la liquidazione delle competenze sia a carico degli Uffici del Tesoro, il contratto è equiparabile alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche.
Da tale equiparazione discende pertanto anche l’individuazione delle norme del CCNL applicabili al predetto personale.
Cordiali saluti.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
f.to Gianna Marisa Miola
Uff.III/ata/ assenze personale nominato fino avente titolo