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SEDE PROV.LE DOCENTI - A.T.A. -VIA CONVERSI, 21 -75100- MATERA

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Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2024/2025

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utiizzaz-assegnaz La nota MIM prot. 0101933 emanata in data 04/07/2024 ha fissato le date di presentazione delle domande di       utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024-25.

 

Presentazione delle istanze:

 

     -      Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado  dall’ 11 al  24 luglio 2024 (on line tramite IOL ).

-     Docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 dall’ 11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

-       Personale Educativo dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

-       Personale ATA dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)

 

Allegati necessari

- ALLEGATI Domanda di utilizzazione - Gli stessi allegati necessari per la domanda di mobilità.      Tra i servizi si deve inserire anche l'anno in corso (a.s. 2023/2024) sia nell'Allegato D sia nell'Allegato F per chi ha tre anni di continuità nella sede)

- ALLEGATI Domanda di assegnazione provvisoria- SOLAMENTE gli allegati necessari per dichiarare le ESIGENZE di FAMIGLIA.     Tra i familiari ai quali richiedere il ricongiungimento può essere indicato/a anche il/la convivente.    E' necessario che la residenza del familiare risalga ad almeno 3 mesi prima della data di scadenza di presentazione della domanda.

 

Per entrambe le domande occorre presentare a scuola copia della eventuale documentazione sanitaria che dà diritto alla precedenza nei movimenti.

 

Motivi per cui è possibile richiedere l’assegnazione Provvisoria

Si può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per i soli motivi previsti dagli art. 7 (Docenti) e 17 (ATA) del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

• ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;

• ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto;

• ricongiungimento a parenti e agli affini conviventi purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;

• gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;

• ricongiungimento al genitore (anche non convivente).

Non è possibile richiedere assegnazione provvisoria, anche se ricorrono i motivi di cui all’art. 7 (Docenti) e all’art. 17 (ATA) del CCNI 2019/21:

- all’interno del comune di attuale titolarità.

Attenzione: Se si è titolari in una città divisa in più distretti sub comunali (es. Napoli, Roma ecc.), è possibile chiedere assegnazione provvisoria all’interno del proprio comune di titolarità (diviso in più distretti sub comunali) solo se si ha diritto ad una delle precedenze previste dagli artt. 8 (docenti) e 18 (ATA) del CCNI 2019/21 (es. assistenza al genitore con 104/92, mandato amministrativo, genitore con figlio fino a 6 anni ecc.). Le due fattispecie, titolarità in un comune diviso in più distretti sub comunali e diritto ad una delle precedenze previste dal CCNI, devono coesistere.

- nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica coincidente con l’1/9/24 (prossime immissioni in ruolo);

- per più province;

- per i docenti: non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza se non è stato superato con esito positivo il percorso annuale di formazione iniziale e prova.

 

Motivi per cui è possibile richiedere l’utilizzazione:

-    docenti in esubero sulla provincia;

-    docenti trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).

Pertanto, per l’anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi.

ATTENZIONE! È obbligatorio indicare come prima preferenza l’istituzione scolastica di precedente titolarità.

-          docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda ✓ docenti dichiarati idonei all’insegnamento che non sono stati assegnati alla scuola in cui prestano servizio ovvero che siano stati trasferiti su una sede non compresa tra quelle espresse a domanda;

-          docenti che, ai sensi del DM n. 331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;

-          docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;

-          docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;

-          docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;

-          docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);

-          docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;

-          docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;

-          insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;

-          insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante;

-          docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale;

-          docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;

-          personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione;

-          personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

Il Per il personale ATA può chiedere l’utilizzazione se:

• in soprannumero sull’organico dell’istituto di titolarità;

• restituiti ai ruoli ai sensi dell’art. 38 del C.C.N.I. sulla mobilità che ha avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;

• dichiarati inidonei a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, svolgono mansioni di altro profilo comunque coerente;

• già in servizio in sedi coordinate, plessi e sezioni staccate che, a seguito del dimensionamento, vengono a funzionare in comune diverso da quello della sede di titolarità;

• trasferiti a domanda condizionata ovvero d’ufficio senza aver presentato domanda quale soprannumerario (nello stesso anno scolastico o nei 9 anni scolastici precedenti).

Pertanto, per l’anno scolastico 2024/25, può produrre domanda di utilizzazione il personale che sia stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata per l’a.s. 2016/2017 e successivi.

 

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