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SEDE PROV.LE DOCENTI - A.T.A. -VIA CONVERSI, 21 -75100- MATERA

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fgu-mt> codice SIDI per sostituzione docente rientrato dopo il 30/04

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FAQNella fattispecie, il manuale utente prevede due tipologie di codici N01 (supplenza breve) e N15 (assenza congedo per maternita’) da utilizzare per la proroga della supplenza.

Perché bisogna stare attenti ?

le due diverse tipologie distinguono giuridicamente l'esatta descrizione della supplenza.

E’ di ns. conoscenza che una scuola di Matera, impropriamente, dopo una supplenza con codice SIDI N15 attribuisce un diverso codice SIDI N01 che nulla a che fare con la tipologia della precedente supplenza e quindi passando incomprensibilmente da un "pagamento del Tesoro a un pagamento della scuola".

Per avere conferma di quando dedotto basta stampare le due diverse tipologie di contratti , infatti se stipulato con il codice SIDI - N15 il contratto riporta a chiari lettere :

-          … supplente per la sostituzione del docente ….. in congedo per maternità rientrato dopo il 30 Aprile …

mentre con il codice N01:

-          supplente temporaneo per la sostituzione del docente …. rientrato dopo il 30/Aprile ..

Quindi quale codice usare ?

appare ovvio che trattandosi a tutti gli effetti di una proroga della supplenza, bisogna usare lo stesso codice cui è stato attribuita l’ultima supplenza, con l’attenzione di spulciare la voce, “proroga dopo il 30/04” all’interno del SIDI .

E' una proroga del precedente contratto e NON obbligatoriamente una supplenza breve.

 

Importante è il richiamo della circ. Mef n. 6 del 28/10/2016 cui evidenzia l'importanza dell'esatta imputazione della supplenza:

... In virtù di quanto detto, si richiama l'attenzione delle istituzioni scolastiche al rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni di cui sopra al fine di garantire la corretta qualificazione delle supplenze conferite, di evitare gli squilibri contabili che potrebbero conseguire dall'errata imputazione delle spese e di incorrere nelle conseguenze negative previste dall'art. 4, comma 1 del DPCM del 31 agosto 2016

(“Sarà cura del Dirigente Scolastico, in fase di inserimento dei contratti, individuare correttamente la tipologia di supplenza temporanea, sulla base delle disposizioni previste all'articolo 1, comma 1 del presente decreto. Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 6, concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici ai sensi dell'articolo 25, comma 1, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dell'art. 1, comma 93 della legge del 13 luglio 2015, n. 107 e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti scolastici medesimi. ").

Gli adempimenti e il rispetto dei termini di cui all'articolo 2 concorrono alla valutazione dei dirigenti competenti delle Amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili all'operato dei dirigenti medesimi.

 

E i Revisori dei Conti ?

 

 

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