F.G.U.-SOA_UNAMS_Scuola -- F.G.U.-SOA_SINATAS

SEDE PROV.LE DOCENTI - A.T.A. -VIA CONVERSI, 21 -75100- MATERA

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Messaggio
  • EU e-Privacy Directive

    Questo sito web utilizza i cookies per gestire l'autenticazione, la navigazione, e altre funzioni. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che possiamo mettere questi tipi di cookies sul vostro dispositivo..

    View e-Privacy Directive Documents

anac> accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti prodotti o detenuti dalle scuole - D.lgs.97/2016

E-mail Stampa PDF

anacaccesso civico generalizzato art.5 c.2,D.Lgs.33/2013 come modificato dal D.lgs.97/2016 Con Determinazione n. 1309 del 28.12.2016 l’ANAC ha adottato le “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” ...

 

 pubblicate all’indirizzo:

http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf

 

 

L’accesso civico generalizzato, introdotto dall'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo  25 maggio 2016 n.97, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati ulteriori a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria , nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5 bis del suddetto decreto legislativo.

 

Come esercitare il diritto

 

La richiesta di accesso civico è gratuita, non deve essere motivata ma occorre identificare in maniera chiara e puntuale i documenti o atti  di interesse per i quali  si fa richiesta; non sono, dunque, ammesse richieste di accesso civico generiche. L’amministrazione non è tenuta a produrre dati o informazioni che non siano già in suo possesso al momento dell’istanza. L’istanza va presentata all’Ufficio responsabile del procedimento:

 

  • se l’Ufficio responsabile del procedimento è un ufficio dell’amministrazione centrale, vai all’organigramma del MIUR per individuare l’ufficio competente.
    La richiesta può essere inviata tramite:

 

  1. oposta ordinaria
  2. oposta elettronica

 

 

Scarica il modulo di richiesta di accesso civico (formato doc 64 Kb -formato odt, 40 Kb)

 

L’oggetto dell’accesso civico generalizzato nel MIUR
Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere a atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis del medesimo decreto legislativo di pertinenza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

 

Il Procedimento
L’Ufficio responsabile del procedimento  che detiene i dati o i documenti oggetto di accesso, provvederà ad istruire l’istanza secondo i commi 5 e 6 dell’art. 5 del d.lgs. 33/2013, individuando preliminarmente eventuali controinteressati cui trasmettere copia dell’istanza di accesso civico. Il controinteressato può formulare la propria motivata opposizione entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, durante i quali il termine per la conclusione resta sospeso; decorso tale termine l’amministrazione provvede sull’istanza (quindi, il termine di conclusione può allungarsi fino a 40 giorni). Laddove sia stata presentata opposizione e l’amministrazione decide comunque di accogliere l’istanza, vi è l’onere di dare comunicazione di tale accoglimento al controinteressato e gli atti o dati verranno materialmente trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni da tale ultima comunicazione.
Il comma 7 dell’art. 5 prevede che nelle ipotesi di mancata risposta entro il termine di 30 giorni ( o in quello più lungo nei casi di sospensione per la comunicazione al controinteressato), ovvero nei casi di diniego totale o parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ( che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

 

Tutela dell'accesso civico
La tutela dell'accesso civico è disciplinata dal Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

 

I Responsabili
I Responsabili dell’accesso di cui all'art. 5 comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n.97 sono i Dirigenti degli Uffici responsabili dei procedimenti di competenza del MIUR dell’amministrazione centrale e periferica.
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine indicato dalla normativa da parte dell’ufficio responsabile del procedimento, il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato nel Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali (DM del 24/01/2014 - notificato con nota prot. n. 2155 del 29/01/2014) all’indirizzo mail:  Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.
.

 

 

You are here: Home