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miur> costituzione reti scolastiche di ambito e di scopo

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nota miur  prot. 2151 del 07-12-2016 - si forniscono indicazioni per la formazione delle reti tra istituzioni scolastiche, previste dalla Legge n. 107/2015, art. 1, commi 70, 71, 72, predisposte sulla base delle proposte del Gruppo di Lavoro costituito con D.D. prot. n. 0001064 del 16-10-2015. Il processo organizzativo di costituzione delle suddette reti dovrà essere concluso entro il 30 giugno 2016

Legge 107, art. 1, commi 70, 71, 72, 74

 

Comma 70. Costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale

Il comma 70 (2) dispone che gli UU.SS.RR. promuovano la costituzione di Reti di Ambito entro il 30 giugno 2016, con il fine di permettere la realizzazione, attraverso la forma della rete, di iniziative rivolte ad interessi territoriali e tese a trovare migliori soluzioni per aspetti organizzativi e gestionali comuni e condivisi, come la valorizzazione delle risorse professionali, la formazione e la gestione di funzioni e attività amministrative.

La condivisione in rete delle diverse iniziative progettuali delle autonomie scolastiche, che appartengono al medesimo ambito territoriale, permette una maggiore razionalizzazione e una più agevole rappresentanza presso gli UU.SS.RR. e le sue articolazioni territoriali oltre che presso gli enti locali, rispetto alle molteplici esigenze ed istanze del territorio, potendo anche fornirne una visione più organica e complessiva.

Per il raggiungimento della finalità sopracitata, le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell'USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, enti locali e o rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro.

Comma 71. Finalità degli accordi di rete

Il comma 71 (3) precisa alcune delle finalità degli accordi di rete tesi alla realizzazione delle previsioni della legge 107/2015. Richiama infatti, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete con riferimento funzionale ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche.

Ciò non riguarda esclusivamente la rete di ambito, che raccoglie tutte le scuole di un ambito territoriale, ma anche le reti di scopo che si vengono a costituire, pur all'interno della cornice rappresentata dall'accordo quadro di rete di ambito, sulla base di una comune progettualità, non solamente tra alcune scuole di quello stesso ambito, ma anche oltre l'ambito di appartenenza.

Contenuti, finalità, monitoraggio dei risultati formativi ed amministrativi previsti dai progetti elaborati dalle reti di scopo, che fanno riferimento alle reti di ambito, troveranno armonizzazione all'interno di una pianificazione pluriennale unitaria della rete di ambito; della loro progressiva realizzazione sarà informata la conferenza generale dei dirigenti scolastici della rete di ambito (4).

La rete di ambito, tenendo presenti problematiche e necessità delle reti di scopo, avrà cura, nel rispetto delle previsioni di legge, di individuare:

a. i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;

b. i piani di formazione del personale scolastico;

c. le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;

d. le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

Comma 72. Razionalizzazione degli adempimenti amministrativi

Il comma 72 prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche autonome, incluse nella rete, di individuare le competenze, laddove esistano volontà, strutture e professionalità, necessarie a organizzare e razionalizzare i seguenti adempimenti amministrativi:

1. cessazioni dal servizio,

2. pratiche in materia di contributi e pensioni,

3. progressioni e ricostruzioni di carriera,

4. trattamento di fine rapporto del personale della scuola,

5. (nonché) sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.

Le nuove forme di collaborazione tra scuole anche sul piano amministrativo, tese ad una razionalizzazione e miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi resi, richiederanno progressivamente non solo l'utilizzo sempre più di procedure digitali, ma anche una revisione dei processi e dell'organizzazione degli uffici, per poter affrontare e rispondere adeguatamente ai molteplici aspetti che sono investiti dall'innovazione in atto.

In tale ottica appare essenziale, all'interno di ciascuna rete di ambito, la definizione di un più efficace coordinamento di azioni e procedure amministrative tese ad una miglior gestione delle stesse.

Il comma 74, infine, recita: "Gli ambiti territoriali e le reti sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

La costituzione delle reti, di cui ai commi 70, 71 e ss., prevede la rete quale forma organizzativa funzionale nelle relazioni inter-istituzionali, rappresentativa di interessi comuni e generali di una data porzione di territorio, l'ambito territoriale, permettendo di affrontare anche problemi educativi comuni, collegati al mondo del lavoro, coinvolgendo tutte le scuole della rete, enti locali e altri enti pubblici e privati.

La rete delle scuole dell'ambito diventerà, in molte occasioni, un riferimento importante per gli Enti Locali e per gli altri soggetti di quell'ambito territoriale.

Il modello di governance per la rete di ambito, quale forma giuridicamente più idonea, è la Conferenza di servizi di cui all'art. 14 della L. 241/90.

La rete d'ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti.

Allo stesso tempo resta, ed è favorita, la possibilità di costituire una seconda tipologia di rete, le reti di scopo, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi o alla progettazione e realizzazione di iniziative straordinarie e/o di eccellenza, anche con riferimento a progetti che vanno oltre l'ambito territoriale di appartenenza, di interesse locale, regionale, nazionale etc., come ad esempio la rete della scuola in ospedale [progetti che trovano il fondamento giuridico già nelle previsioni di cui all'art. 7 (5) del DPR 275/99].

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