decreto prot. 69 del 19/07/2024 - pubblicazione graduatoria provvisoria 24 mesi (1° fascia ) ATA
uat-mt> posti vacanti dopo i trasferimenti a. s. 2024/2025 – ATA
posti vacanti dopo i trasferimenti utili per le immissioni in ruolo 2024-25 - aggiornati al 17/07/2024
Dirigenti scolastici - Conferimenti e mutamenti d'incarichi A.S. 2024/2025.
elenchi nuovi dirigenti scolastici
Utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie 2024/2025
La nota MIM prot. 0101933 emanata in data 04/07/2024 ha fissato le date di presentazione delle domande di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’a.s. 2024-25.
Presentazione delle istanze:
- Docenti infanzia , primaria, secondaria di 1° e 2° grado dall’ 11 al 24 luglio 2024 (on line tramite IOL ).
- Docenti a tempo determinato ex art. 59 o ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 dall’ 11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
- Personale Educativo dall’11 al 24 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
- Personale ATA dall’8 luglio al 19 luglio 2024 (cartacea da presentare tramite PEC)
GAE - scioglimento riserva del titolo di sostegno: entro il 2 luglio su istanze on line
D.M. n. 37 del 29/02/2024 recante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26. Comunicazione aperura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi del sostegno.
Le funzioni telematiche per l’apertura delle istanze saranno disponibili nel periodo compreso tra il 20 giugno 2024 (h. 9,00) e il 2 luglio 2024 (h. 23,59)
usp-mt> graduat. provvisorie GAE 2024/26
Decreto UAT-MT prot. 57 del 10/06/2024 - Per le motivazioni e le disposizioni normative in premessa indicate, che qui si intendono integralmente richiamate, sono pubblicate, in data odierna, sul sito web di questo Ufficio le graduatorie ad esaurimento (G.A.E.) provinciali provvisorie del personale docente di ogni ordine e grado della provincia di Matera, valide per il biennio scolastico 2024/2026.
DALLA FORMAZIONE AGLI ALUNNI ALLA FORMAZIONE AI DOCENTI
*DALLA FORMAZIONE AGLI ALUNNI ALLA FORMAZIONE AI DOCENTI*
necessita un dietro-front mirato
Ormai nella scuola la figura del docente tende a scomparire.
Oggi, il docente deve rincorrere:
-Acquisto titoli on.line per accedere alle graduatorie GPS, mercato fiorentissimo, basti pensare che per le gps a un docente per insegnare necessita l’acquisto di 4 certificazioni informatiche;
-Fare un mutuo per pagare la tassa d’iscrizione Universitaria ai corsi 30-36-60 CFU e acquisire l’abilitazione;
-Il mutuo per pagare una eventuale abilitazione da acquisire all’Estero;
-Pagare l’Avv. per eventuale ricorsi al riconoscimento punteggio servizio militare;
-Pagare l’avv. per eventuali ricorsi e accesso atti ai concorsi o per errata valutazione titoli;
-Pagare l’avv. per il riconoscimento del Bonus docenti;
Pagare l'avv. per ... chi piu' ne ha ne metta;
-chiedere alle OO.SS. di NON firmare i rinnovi contrattuali perche’ per effetto delle nuove aliquote o di cos'altro agli aumenti seguone sempre i conguagli a debito; – PER FAVORE, NON VOGLIAMO PIU’ AUMENTI
- per migliorare un po’ la busta paga si e’ costretti a partecipare ai progetti, progettini e ai PNRR che nella scuola la fanno da padroni , scuole diventate centri di appalti;
-partecipare ai collegi, riunioni, formazione sicurezza, formazioni di comodo e quant’altro;
- organizzare e partecipare alle gite, visite guidate, eventi di “personalità” che molto spesso si portano gli alunni per far numero, ecc…;
-Docente ormai diventato bersaglio delle ire di alcuni alunni e alcuni genitori;
-Docente che alcune volte deve guardarsi bene dal mettere l’insufficienza;
Alla formazione degli alunni cosa rimane ???
3° FASCIA ATA - NON CI SI SMENTISCE MAI
3° FASCIA ATA - NON CI SI SMENTISCE MAI
All’apertura delle graduatorie di terza fascia su istanze on.line per il profilo di Operatore Scolastico era necessario il diploma di qualifica triennale e altri titoli (molto discutibili) di accesso così come previsti dal ccnl–scuola vigente.
Oggi scopriamo che hanno inserito come titolo di accesso anche il Diploma di Maturità- dopo che molti ragazzi hanno già fatto debita domanda e che adesso saranno costretti a rivedere il tutto, con conseguente aggravio di tempo INUTILE per inserire una figura professionale che probabilmente NON ritroverà alcun riscontro nelle disponibilità.
Difatti, i posti di Operatore scolastico NON ci sono e se dovessero esse costituici certamente saranno a discapico dell'organico di altri profili professionali.
Ormai viviamo in una scuola ove nulla e dato per certo, non e’ possibile continuare ad accettare simili superficialità/disattenzioni/incuranza.
Punto e accapo.
ABUSI o ONNIPOTENZE ? utilizzo personale ATA/Docenti in servizio nelle sedi seggio elettorale
Riportiamo quanto ampiamente chiarito da orizzonte scuola.
Elezioni e scuole sede di seggio elettorale: come deve essere utilizzato il personale docente e ATA
Di redazione
La chiusura della scuola per elezioni è equiparata a quella disposta per gravi eventi (nevicate, alluvioni ecc.) o anche per interventi di manutenzione straordinaria che precludono al personale e agli allievi l’accesso ai locali.
Le assenze così determinate, comprese quelle del personale ATA, sono pienamente legittimate e non devono essere “giustificate” e nemmeno essere oggetto di decurtazione economica o di recupero.
Essendo il rapporto di lavoro del personale della scuola di natura civilistica e obbligazionaria tra le parti che lo sottoscrivono, il principio giuridico di riferimento è l’art. 1256 del Codice civile, che recita: “L’obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore (nel nostro caso dipendente della scuola), la prestazione diventa impossibile. Se l’impossibilità è solo temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo dell’adempimento”.
I giorni di chiusura per causa di forza maggiore devono quindi essere assimilati a servizio effettivamente e regolarmente prestato, in quanto il dipendente non può prestare la propria attività per cause esterne, predisposte da Sindaci o Prefetti, e tale chiusura a nostro avviso dev’essere “utile” a qualunque titolo: 180 giorni per l’anno di prova, proroga/conferma di una supplenza ecc.
Può però accadere che non tutti i plessi dell’istituzione scolastica siano individuati sede di seggio elettorale, e quindi docenti e personale ATA legittimamente ci chiedono come e se devono essere utilizzati nel caso la loro sede di servizio non sia individuata sede di seggio.
Di seguito indichiamo la corretta procedura
Nei plessi non individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere normale attività didattica e dunque questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti (non si tratta neanche di “sospensione delle lezioni” ma con i servizi di segreteria funzionanti, si tratta di attività didattica a tutti gli effetti).
Docenti e personale ATA assegnati a tali plessi dovranno recarsi a scuola regolarmente e secondo il proprio orario di servizio.
Le lezioni non dovranno essere sospese e docenti e ATA non potranno “rivendicare” il recupero delle ore prestate (per loro è regolare servizio).
Per ciò che riguarda invece il personale che non presta attività lavorativa perché la sede di servizio rimane chiusa in quanto individuata sede di seggio, vale tutto quanto abbiamo esplicitato nella premessa, con l’aggiunta di ciò che è indicato nell’O.M. 185/1995 (art. 3, comma 30): “Gli insegnanti a disposizione per la temporanea chiusura dei locali della sede di servizio a causa di disinfestazione o di consultazione elettorale non sono da considerare in soprannumero e non possono essere pertanto utilizzati negli altri plessi del circolo o nelle sezioni staccate o scuole coordinate”.
A nostro avviso, quindi, un’eventuale disposizione da parte del Dirigente (magari attraverso un ordine di servizio) che preveda la prestazione lavorativa di docenti e ATA, originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica è inesistente e illegittima, a meno che tale possibilità non sia espressamente prevista nella Contrattazione d’Istituto ai sensi dell’art. 6/2 lett. h e m CCNL/2007. (es. tale previsione può contemplare il caso di una “rotazione” del personale ATA da un plesso ad un altro in caso di particolari e temporanee esigenze di servizio).
Si è quindi del parere che il personale non in servizio nella propria sede potrà essere utilizzato nella sede che rimarrà aperta solo se ciò è espressamente previsto nella Contrattazione d’Istituto e di conseguenza tutto il personale può essere a conoscenza di questa possibilità.
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