ADERENTI ALLA F.G.U. SOA_UNAMS_Scuola -- SOA_SINATAS

SEDE PROV.LE DOCENTI - A.T.A. -VIA CONVERSI, 21 -75100- MATERA

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IN EVIDENZA

  • 3-SIAMO ALLE SOLITE – NEGLIGENZA O DISATTENZIONE

  • CURIOSA LA NS. EVOLUZIONE CONTRATTUALE CON I VARI GOVERNI

  • usr-bas> periodo di formazione e prova per i docenti neoassunti e per i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo

  • 2-SIAMO ALLE SOLITE - NEGLIGENZA O DISATTENZIONE

OO.SS. contestate

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Articoli e notizie su Riceviamo e pubblichiamo a Sesto San Giovanni RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

A seguito diffida alla D.S. da parte delle sigle sindacali provinciali della Flc- cgil, Uil Scuola Rua,  Snals e Gilda di Matera, i docenti della stessa scuola contestano l’inopportuna iniziativa sindacale, accusandoli di minare l’armonia fra i docenti stessi.

Nel merito vi e’ da dire che non tutte le disposizioni di un contratto collettivo dispongono diritti e obblighi tra il datore di lavoro e il sindacato, accanto a queste disposizioni, dette obbligatorie, ve ne sono altre, quali i diritti e gli obblighi sindacali esercitati direttamente nei confronti dei singoli lavoratori anche e in primis per il tramite delle RSU, cui ne informano o si consultano su una determinata materia contrattuale che forse, e' venuta a mancare.

Riportiamo di seguito.

……………

Alla cortese attenzione dei colleghi, all'albo sindacale

Alle RSU, per il tramite della scuola
e per conoscenza

alle OO.SS. della Basilicata

 all’Ufficio scolastico provinciale di Matera
e all’Ufficio scolastico regionale di Basilicata

oggetto:
diffida del 21.03.2023 c/ DS  (.. omisiss..)

Illustrissimi colleghi, con la presente Vi significhiamo il nostro totale disaccordo e la nostra dissociazione in relazione all’inaspettata e, dal nostro punto di vista, inopportuna lettera di contestazione e diffida indirizzata al Dirigente scolastico del (.. omisiss..)  in data 21/03/23, in merito alla mancata contrattazione integrativa d’istituto che ha reso necessario un atto unilaterale sostitutivo da parte del suddetto DS. Non comprendiamo la necessità di tale intervento in una scuola in cui ha sempre regnato l’armonia e in cui tutti hanno sempre contribuito al buon funzionamento e al buon andamento delle attività secondo le loro possibilità.     Quest’azione da parte di alcuni sindacati non ha fatto altro che rompere l’armonia fra alcuni colleghi, rispetto ad un tema che negli scorsi anni non è mai stato sollevato. Il suddetto atto di contestazione e diffida, tra l’altro, è stato inviato senza neppure sentire il preventivo parere di tutti i colleghi della nostra scuola.

Per quanto un atto unilaterale potrebbe sembrare invocare in qualche modo un comportamento antisindacale, non crediamo che la presenza di 5 verbali, relativi agli incontri e al confronto avvenuti, dicano la stessa cosa.     Anzi, la smentiscono!        Quello che, però, ci preme sottolineare è che, se anche non ci fossero vincoli normativi che impongano di finalizzare l’ex ‘bonus’ alla premialità dei docenti, è pur vero che, secondo quanto previsto dall’art. 88 CCNL 29 novembre 2007, è inteso che detto bonus sia utilizzato dalla contrattazione integrativa per retribuire e valorizzare le attività e gli impegni svolti dal personale scolastico.           Del resto, anche se continuiamo di fatto a chiamarlo “bonus”, la formale denominazione che viene invece data dalla norma è “fondo per la valorizzazione del merito del personale docente”. E ciò la dice tutta su quanto sopra esposto...   Di conseguenza riteniamo che dei vincoli siano impliciti proprio nella sua denominazione.

In conclusione, rimarchiamo un concetto: nell’atto di contestazione e diffida de quo si riconosce soltanto una parte (non sappiamo fino a che punto ampia) dei docenti di questa scuola. Certamente il suddetto documento non rappresenta l’intero corpo docente di questa scuola!

Cordiali saluti

Matera, 04.04.2023

f.to:  ( da 20 docenti stessa scuola)

 

uat-mt> Collocamento a riposo del personale scolastico dal 1° settembre 2023 e cessazioni dal servizio a.s. 2022/2023. Trasmissione elenco provvisorio.

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Pensioni 2023, calendario pagamenti mese per meseSi trasmettono, nei file allegati alla presente, i nominativi del personale scolastico che ha presentato, nei termini, domanda di collocamento a riposo a decorrere dal 1° settembre 2023, o ha ricevuto il decreto di collocamento a riposo d’ufficio dal Dirigente Scolastico di competenza oppure che ha cessato il servizio a vario titolo (per dispensa, per dimissioni volontarie, per decesso o altri motivi) durante l’anno scolastico in corso, 2022-23.

uat-mt> Mobilità personale docente a.s. 2023/24 - Note operative riguardanti le scuole oggetto di dimensionamento

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Il dimensionamento scolastico - ppt scaricareCon nota prot. 587 del 09.02.2023, questo Ufficio ha recepito, secondo quanto disposto dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata con decreto n. 7 del 19/01/2023 e in attuazione della delibera del Consiglio Regionale della Basilicata n. 12 del 13/01/2023, le variazioni intervenute nella rete scolastica a decorrere dall’a.s. 2023/24. Al riguardo, si forniscono le indicazioni operative in merito agli adempimenti delle scuole coinvolte nel dimensionamento ai fini dell’individuazione del personale docente soprannumerario. Il personale docente delle scuole interessate dovrà essere collocato nelle istituzioni scolastiche risultanti dal dimensionamento, secondo le modalità di cui all’art. 18 del CCNI sulla mobilità 2023/2025.

uat-mt> attribuzioni posizioni economiche 1° e 2° fascia

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Scuola, personale ATA ultime notizie: pressing per nuova graduatoria posizioni  economiche, come si accede - ScuolaInformanota uat-mt prot. 18 del 09-03-2023 - attribuzioni posizioni economiche  con decorrenze di alcune attribuzioni  da inizio a.s. 2019/20

miur> mobilità 2023/2024

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Mobilita' del Personale della ScuolaTERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA

  • Personale docente
    La domanda va presentata dal 6 al 21 marzo 2023.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro il 2 maggio.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 24 maggio.
  • Personale educativo
    La domanda va presentata dal 9 al 29 marzo 2023.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi il 3 maggio.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 29 maggio.
  • Personale ATA
    La domanda va presentata dal 17 marzo al 3 aprile 2023.
    Gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero saranno chiusi entro l’11 maggio.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 1° giugno.
  • Insegnanti di religione cattolica
    La domanda va presentata dal 21 marzo al 17 aprile 2023.
    Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 30 maggio

 

- sezione dedicata Miur : link

 

NORMATIVA

 

mobilità - esito incontro di stamattina

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Vincoli mobilità, si apre qualche spiraglio - Gilda VeneziaRestano tutti i vincoli, i sindacati non firmano e il ministero emana un atto unilaterale.

Si conclude così la contrattazione sulla mobilità del personale scolastico iniziata lo scorso ottobre. 

L’ultimo atto è andato in scena questa mattina con il confronto tra le organizzazioni sindacali e l’Amministrazione sull’ordinanza che dispone tempi e modalità delle domande di trasferimento. Inascoltata la richiesta di un incontro politico avanzata dai sindacati la scorsa settimana. 

I vincoli sui quali il ministero non è retrocesso riguardano coloro che sono riusciti ad avere il trasferimento nella scuola espressamente richiesta e chi ha ottenuto il trasferimento tra province diverse a prescindere dalla preferenza manifestata.

L’Amministrazione ha concesso soltanto una lieve apertura condizionata per i neo immessi in ruolo nell’anno scolastico 2022/23 le cui domande di mobilità, considerate le ambiguità del decreto legge 36, saranno convalidate soltanto in caso di un chiarimento legislativo.

La Gilda Unams ha manifestato il proprio disappunto, ribadendo la netta contrarietà ai vincoli espressa sin dall’inizio della contrattazione.

Grazie al pressing delle organizzazioni sindacali, che avevano chiesto un allungamento delle scadenze per la presentazione delle domande, per i docenti è stata fissata la finestra temporale dal 6 al 21 marzo, dal 17 marzo al 3 aprile per il personale Ata e dal 9 al 29 marzo per gli educatori.

Recupero scatto 2013 - chiarimento

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sentenza-corte-europeaPervengono alla nostra struttura sindacale continue richieste di chiarimento in merito alla possibilità di avviare un’azione legale finalizzata al riconoscimento del diritto al recupero dell’anno 2013 , quale anno utile ai fini della progressione di carriera, così come paventato da moduli che girano sul Web.

Al fine di evitare ai nostri iscritti disinformazione sugli esiti di tale azione legale riteniamo necessario fare alcune precisazioni.

Nel periodo 2007-2018 si sono verificati, per il contenimento della spesa pubblica, il blocco del rinnovo dei contratti nazionali pubblici e il blocco delle progressioni di carriera per anzianità negli anni 2011-2012-2013; tali disposizioni avviate dal Governo Berlusconi-Tremonti (legge 122/10 e legge 111/11) sono state poi continuate dai successivi governi in particolare dal Governo Monti.

Grazie all’impegno della FGU negli anni scorsi furono recuperati gli scatti relativi alle annualità 2011 e 2012 , mediante accordi con il Governo Tremonti spostando risorse del FIS sugli stipendi , così come chiedeva la stragrande maggioranza dei lavoratori.

Per il 2013 non fu possibile a causa della gravità della situazione economica e quindi non restò che fare dei ricorsi pilota che furono tutti persi.

Nel corso di questi ultimi anni abbiamo sempre chiesto nella nostra piattaforma contrattuale il recupero di tale scatto.

La via giudiziale, portata avanti in diversi casi, si è dimostrata perdente poiché la Corte Costituzionale, pronunciandosi in un caso simile riguardante gli scatti di anzianità dei docenti universitari (sentenza n. 310/13), ha affermato la legittimità della disposizione legislativa ritenendo prevalenti le ragioni di contenimento della spesa pubblica.

La sentenza, invece, della Corte Costituzionale n. 178/15, che viene citata nelle suddette proposte di azione legale, ha sancito l’illegittimità del blocco della contrattazione nazionale, ma non ha affermato nulla sul tema del recupero dello scatto 2013 .

Ne consegue che un’azione giudiziaria volta al recupero, ai fini della carriera, dell’anno 2013 sia alquanto teorica anche alla luce del fatto che nel frattempo sono già stati firmati dalle OOSS rappresentative ben due rinnovi di contratti nazionali .

Va in definitiva evidenziato che la FGU/Sinatas-mt – settore ATA e la FGU/Unams-Scuola – settore docenti, non sono abituati a dare false speranze per carpire qualche iscrizione in più, ma dicono le cose come stanno.

A nostro avviso bisogna perseguire, ai fini del recupero della annualità 2013, la via contrattuale la quale può sancire lo stesso diritto a tutti i lavoratori, anziché la via giudiziaria dei singoli ricorrenti, allo stato rischiosa ed incerta negli esiti.

Sottolineiamo, infine, che un eventuale ricorso avrebbe un elevato rischio di non accoglimento e quindi di pagamento di spese legali di soccombenza. 

 

uat-mt> Organico dell’autonomia a.s. 2023-24 della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I e II grado – Inserimento dati al SIDI e trasmissione prospetti.

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Organico dell'Autonomia e Potenziamento | cobasscuolasardegnaTenuto conto che il giorno 07/02/2023 sono state aperture le funzioni dell’organico dell’autonomia, si chiede alle SS.LL di inserire al SIDI, entro e non oltre il giorno 28 febbraio 2023, i dati di organico relativi al numero di iscritti, alle classi e ai posti di organico di tutte le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado, per consentire allo scrivente Ufficio di definire l’organico dell’autonomia per l’a.s. 2023/2024. Si segnala che le funzioni di acquisizione dei dati a SIDI relative all’organico di diritto 2023/24 delle scuole statali saranno aperte fino al 28 febbraio 2023. A decorrere dal 28 febbraio 2023 quest’Ufficio provvederà alla chiusura delle funzioni SIDI relative all’organico di diritto al fine di avviare le valutazioni di propria competenza.

uat-mt> anno scolastico 2023-24 _ Istanze di part-time del personale docente, educativo ed ATA a tempo indeterminato

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 Il personale docente, educativo ed A.T.A. che vi abbia interesse dovrà, pertanto, presentare la relativa domanda (v. Moduli allegati) entro il 15/03/2023, presso l’Istituto scolastico di servizio ovvero, per il tramite dell’Ufficio ove attualmente è comandato o distaccato, alla scuola di titolarità

ALTRA VITTORIA SU PROROGA SUPPLENZA O ARBITRARIA AUTORITA’ ?

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STREPITOSA VITTORIA DEL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD CONTRO ALGORITMO | Studio  Sarnacchiaro                ALTRA VITTORIA SU ARBITRARIA AUTORITA’ ?

E’ probabile che alcuni D.S. confidando nel gratuito patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e nelle mancate prese di posizioni da far valere nelle sedi giudiziarie da parte dei soccombenti perche’ onerose o per altro motivo, molto spesso con ostentate prese di posizioni esercitano il loro ruolo oltre l’appropriata competenza.

Credo che se pagassero di tasca propria i contenziosi ri ridurrebbero notevolmente.

Nel merito della sentenza.

La ricorrente, assunta dal 26.02.2013 al 25.03.2013 presso l’Istituto …….. della prov. di Matera, per sostituzione del sig. …………. assentatosi per …   e con altra certificazione continuativamente dal 26.02.2013 al 08.05.2013, l’istituto negava la proroga dal 26.02.2013 alla Collaboratrice scolastica seppur aveva manifestato la volonta’ di accettare la proroga.

A fronte del diniego, la Collaboratrice scolastica assistita dalla FGU/Sinatas (ATA) - FGU/Unams_scuola (docenti) sempre in difesa dei lavoratori - ricorre al giudice per il riconoscimento al diritto di proroga.

L’istituto convenuto si costituisce per resistere all’accoglimento del ricorso.

Con sentenza del 31/10/2022 il Giudice del lavoro di Matera CONDANNA l’Istituto Scolastico convenuto al riconoscimento giuridico del servizio che la sig.ra ….. avrebbe dovuto effettuare per il periodo che va dal 26.03.2013 sino al 08.05.2013 o sino alla diversa data di rientro in servizio del collaboratore scolastico assentatosi, nonché al risarcimento del danno economico procurato alla ricorrente e direttamente conseguente alla mancata proroga del contratto di lavoro, in misura pari alle retribuzioni che la stessa avrebbe percepito in caso di proroga del contratto di lavoro.

Infine il giudice, illustrando e richiamando nella sentenza le varie norme al diritto oggetto della presente controversia fa riferimento all’interpretazione dell’art. 40 comma 3 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009, indicando che tale articolo trovi applicazione anche nei confronti del personale ATA è fatto palese da una semplice lettura dell’art. 60 del medesimo contratto, inserito nel CAPO V relativo al personale ATA.

Inoltre richiama l’intervento dell Corte nomofilattica che con la sentenza n. 12695 del 20 luglio 2012, sull’interpretazione dei commi 3 e 4 dell'art. 47 (relativo ai rapporti di lavoro a tempo determinato) del CCNL 4 agosto 1995 di contenuto analogo ai commi 2 e 3 dell’art. 40 suddetto, in un caso, quasi identico a quello oggetto di causa che al riguardo deve rilevarsi innanzitutto che il testo prende in esame l'ipotesi di un'assenza "in un'unica soluzione" e quindi fa riferimento alla consistenza e modalità dell'assenza considerata in se stessa, e non anche alla sussistenza o meno di un frazionamento delle relative giustificazioni.

Il Giudice sentenzia che il ricorso è fondato.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario».

 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O ARBITRARIA AUTORITA’ ?

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News - Inderogabilità del collegio perfetto e abuso di funzione da parte  del DS: la sentenza del Consiglio di Stato. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI O ARBITRARIA AUTORITA’ ?

 Stiamo assistendo a operazioni di ostentate prese di posizioni senza precedenti .

Scuola inclusiva , è una scuola che accoglie, che non separa ma valorizza le diversità. È una scuola che si sente comunità, con un sistema di valori in cui si riconosce e per i quali si impegna. Gli alunni, membri attivi della comunità, condividono la responsabilità di controllare e regolare i comportamenti.

Tutt’altro, da una prima sentenza emessa in questi giorni dal Tribunale del Lavoro di Matera su uno dei tanti provvedimenti che un/una D.S. ha commiato ad alcuni dei propri dipendente.

Nel caso specifico, un dipendente assistito anche dalla FGU/Sinatas (ATA) - FGU/Unams_scuola (docenti) sempre in difesa dei lavoratori - di una nota scuola della provincia di Matera, si è visto costretto ad adire al Giudice del lavoro per accertare e dichiarare la nullità, ovvero, l'illegittimità e, comunque, l'inefficacia ex tunc dei provvedimenti disciplinari emessi dal/dalla Dirigente Scolastico/a.

Nel dibattito, della predetta sentenza, emerge che su richiesta del dipendente ricorrente, di accesso agli atti del proprio fascicolo istruito per i/il provvedimento/i disciplinare/i viene accertato che “alla data della presentazione delle istanze di accesso agli atti non erano inserite in alcun fascicolo disciplinare personale del dipendente, in quanto inesistenti” e pertanto le note adottate dal/dalla D.S. non potevano essere adottate nel tempo a supporto di provvedimenti disciplinari.

Il Giudice si esprimeva attraverso sentenza del 19/12/2022 “dato che risulta acquisito che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto in giudizio, ne discende che, allo stato, non è più necessaria una pronuncia sul merito della controversia, non essendovi più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto”…..

Lo stesso continuando , “Rilevato che nel caso in esame ricorrono tutti i presupposti della fattispecie (carattere sopravvenuto dell'evento generatore; integrale eliminazione della materia della lite; situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti), OCCORRE SOLO PRECISARE CHE LA PRONUNCIA DEVE ASSUMERE LA FORMA DI SENTENZA, perché solo la sentenza è in grado di TUTELARE, al contempo, il CONVENUTO da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere ALL'ATTORE di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.

Questo affinchè da semplici note non si trasformino in provvedimenti con recidiva come giusta sentenza.

Cogliamo l’occasione, per ricordare che con la pubblicazione del Decreto Legislativo 75/17, attuato dalla Legge Madia ( L.124/2015), sono state apportate significative modifiche alle procedure relative alla responsabilità disciplinare previste dal D. Lgs 165/2001.

Precisiamo tuttavia che, nel comparto Scuola, con l’articolo 13 del D.Lgs 75/17 alcune competenze rimangono in capo al/alla D.S. e che i riferimenti ai fatti contestati devono essere: espliciti, precisi; circostanziati e le prove, devono essere inserite nel fascicolo e rese disponibili per il diritto alla difesa.

Inoltre, la contestazione degli addebiti è il primo atto con cui prende avvio ogni procedimento disciplinare e deve trattarsi, ovviamente, di un atto scritto con il quale l’Amministrazione (la scuola rappresentata dal dirigente scolastico) deve comunicare al dipendente di avere l’intenzione di avviare un procedimento disciplinare.

Di contro, invece, il/la D.S., sulle predette note, ha istruito provvedimenti disciplinari, cui , probabilmente, dovrà continuare a risponderne in sede giudiziaria e che solo il Giudice del Lavoro potrà ripristinare con il suo intervento di illegittimità.

 

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