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Formazione “obbligatoria”: Sentenza a Brescia condanna il Ministero

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La Gilda.Unams di Brescia segnala una sentenza che può avere delle importanti ripercussioni su tema della formazione, tanto discusso questi giorni, soprattutto per i corsi di 25/h sulla disabilità che il ministro Bianchi vuole imporre nelle scuole.

Prassi diffusa è, da parte di molti dirigenti scolastici, di imporre ore di formazione fuori dall’orario di servizio, facendo passare il tutto come atto dovuto e non prevedendo alcuna retribuzione. Ricordiamo che anche la legge 107/2015, pur parlando di formazione obbligatoria, specifica che questa deve avvenire in orario di servizio.

Nel caso specifico della sentenza la vicenda nasce durante tra il 2017 e il 2018, quando un docente del liceo Fermi di Salò (BS) frequenta, essendo RLS della sua scuola, i corsi di formazione sulla sicurezza previsti e, per volere della dirigente scolastica, partecipa ad un corso antincendio. Gran parte delle ore, ben 29, si svolgono oltre l’orario di servizio, per questo motivo il docente chiede alla D.S. il pagamento delle stesse, ma riceve un diniego. Il professore del liceo di Salò decide quindi, con il patrocinio del legale della Gilda di Brescia, avv. Paolo Lombardi, di rivolgersi al Giudice del lavoro del Tribunale di Brescia, chiedendo il pagamento di €17,5 (ore funzionali) per ogni ora svolta in più, per un totale di € 507,5.

Nella sentenza il giudice chiarisce molti aspetti che spesso vengono “fraintesi” nelle scuole. Nello specifico si stabilisce che: “la formazione del RLS non sia riconducibile né alla partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti, né alla partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione.” Si sottolinea inoltre che: “deve svolgersi in orario di lavoro e senza oneri a carico del lavoratore, (le ore) vadano retribuite in eccedenza rispetto al normale stipendio… anche volendo ricondurre le attività oggetto della domanda alle attività funzionali all’insegnamento di carattere collegiale, si ritiene che le stesse debbano essere retribuite in aggiunta rispetto allo stipendio ordinario. Ciò in quanto non risulta che le attività svolte dal ricorrente siano state inserite nel piano annuale delle attività…

Il giudice quindi stabilisce che l’attività di formazione per la RLS non è riconducibile a nessuna della attività legate alle 40+40 e anche se fosse stata, questa non era inserita nel piano annuale delle attività. Per questo motivo il tribunale di Brescia con causa 1884/2019 ha condannato il Ministero a pagare le ore di formazione e le spese legali.

 

comunicato unitario Gilda-Unams, Flc Cgil, Uil scuola e Snals

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Gilda-Unams, Flc Cgil, Uil scuola e Snals hanno presentato nota ufficiale di proclamazione dello stato di agitazione e di richiesta di esperimento di tentativo di conciliazione

 

uat-mt> presentazione domande permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio - anno solare 2022

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Permessi per il diritto allo studio (150 ore) per l'anno 2021 - Unicobas  Scuola & Università LombardiaPresentazione delle domande

Il termine di presentazione delle domande è fissato al 15 novembre 2021.

Possono presentare domanda le seguenti categorie di personale:

- il personale docente, educativo ed A.T.A., in servizio con contratto di lavoro a tempo

indeterminato, compreso il personale in utilizzazione ed assegnazione provvisoria;

- il personale con contratto a tempo determinato fino al termine dell’anno scolastico

(31/08/2021);

- il personale con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche

(30/06/2021).

 

Corsi per i quali è possibile richiedere i permessi

Come previsto dall’art. 4 del CIR, i permessi straordinari retribuiti possono essere richiesti per la frequenza di:

a) corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili;

b) corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione

all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento – DM

249/2010) e percorsi abilitanti per la scuola secondaria;

c) corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea triennale o specialistica/magistrale

compresi i corsi di laurea presso i Conservatori di Musica e le Accademie di BB.AA.;

d) corsi riconosciuti dal MIUR finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post-diploma,

purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di altaformazione,

ecc.), nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti

dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS e IFTS);

e) conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2, lettera b) dell’articolo 5 del D.Lvo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;

f) corsi, presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

g) corsi di studio finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale.

certificazone verde COVID-19 in ambito scolastico – casistica norme per la scuola

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coronavirusLegge di conversione n. 933/202209 entrata in vigore dal 20 ottobre 2021.

La nota richiama le problematiche casistiche indicate dalla norma per le scuole:

 

  1. Obbligo di certificazione verde per il personale scolastico
  2. Sospensione dal rapporto di lavoro e sanzione amministrativa
  3. Obblighi e conseguenze per soggetti diversi dal personale scolastico
  4. Controllo della certificazione verde COVID-19
  5. Sanzioni per eventuale omesso controllo
  6. Accertamento delle violazioni: indicazioni operative

Domanda per la pensione entro il 31/10/2021 : troppa fretta sospetta

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Gilda Venezia Domanda di pensionamento entro il 31 ottobre consideriamo del tutto inaccettabile che il termine finale per la presentazione delle domande sia fissato con tanto anticipo rispetto agli anni precedenti, quando la scadenza era stabilita verso la metà del mese di dicembre.

Il notevole anticipo dei termini dovuto ai lunghi tempi di elaborazione dei provvedimenti necessari, sicuramente causati dalla scarsa efficienza dell’apparato amministrativo, appare immotivato se si considera che la data di effettiva cessazione avverrà ben 11 mesi dopo, ossia l’1 settembre 2022. Un arco di tempo in cui la situazione personale e familiare dei lavoratori può radicalmente cambiare e che risulta del tutto sproporzionato rispetto a qualsiasi altro comparto della Pubblica amministrazione.

Al momento non risulta ancora disponibile l’apposita applicazione su POLIS – Istanze on line, ma conviene tuttavia controllare con attenzione le prossime notizie a riguardo.

In ogni caso riteniamo sia indispensabile prevedere almeno 1 mese di apertura delle funzioni, anche in considerazione  del frequente malfunzionamento del sistema che in passato ha dimostrato  problemi  per tutta la durata di apertura della finestra per la presentazione delle istanze.               Visto com’è andata finora bisogna infine risolvere le eccessive rigidità nello scambio di dati tra Polis e INPS, prevedendo la possibilità di presentare un’ulteriore domanda nel caso di rigetto della prima per mancanza di requisiti.

uat-mt> 2° elenco nomine attribuite a T.D. a.s. 2021/22 - DOCENTI

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supplenze-indicazioniil presente elenco annulla e sostituisce il precedente

uat-mt> Disponibilità definitive per le operazioni di supplenze a.s. 2021/22 per ogni ordine e grado – DOCENTI

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supplenzeSi pubblicano in allegato le disponibilità presenti per l’assegnazione di incarichi a tempo determinato a.s. 2021/22, così come caricate sulla piattaforma ministeriale. Si invitano i Dirigenti Scolastici a voler dare tempestiva comunicazione esclusivamente per eventuali incongruenze riscontrate tra i dati pubblicati e quelli in loro possesso entro e non oltre le ore 10:00 del 8 settembre 2021 a mezzo email all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. . Si esortano i Dirigenti Scolastici a voler rispettare tassativamente la scadenza indicata per consentire a questo Ufficio di poter concludere le operazioni di cui all’oggetto nei tempi previsti. Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.

uat-mt> elenco nomine attribuite a T.D. a.s. 2021/22 - DOCENTI

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supplenze

I dirigenti scolastici preposti alle sedi indicate nell’allegato bollettino sono delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo determinato, avvalendosi delle apposite funzioni del sistema informativo. I predetti dirigenti sono altresì tenuti a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli dichiarati.

La presa di servizio dovrà avvenire il 3 settembre 2021.

uat-mt> elenco nominativi supplenze attribuite del 02/09 – A.T.A.

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posti-vacantiiSedi scelte a seguito di convocazione dell01.09.2021 per una proposta di contratto di lavoro a tempo determinato A.S. 2021/2022 per i profili professionali: Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico Guardarobiere Cuoco Addetto alle aziende agrarie Collaboratore Scolastico

uat-mt> posti vacanti dopo le nomine del 02/09 – A.T.A.

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posti-disponibiliAlla data odierna, a seguito delle operazioni relative alle nomine a tempo indeterminato e alle supplenze del personale ATA, risultano esaurite tutte le graduatorie provinciali di I e II fascia, provincia di Matera, per i profili professionali di Assistente Amministrativo - Assistente Tecnico – Guardarobiere – Cuoco – Addetto alle aziende agrarie – Collaboratore Scolastico

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